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	<title>eu Archivi - Netpatrol</title>
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		<title>Privacy Shield invalidato, sentenza storica della Corte di Giustizia Europea</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 10:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sentenza Il 16 luglio 2020 ha segnato una data che verrà ricordata a lungo. La Corte di Giustizia, con la decisione &#8216;Schrems II&#8217; ha invalidato il Privacy Shield UE-USA. Il Privacy Shield era il principale strumento giuridico che regolava &#8230; <a href="https://www.netpatrol.it/2020/07/privacy-shield-invalidato-sentenza-storica-della-corte-di-giustizia-europea/">Read More</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>La sentenza</h2>
<p>Il 16 luglio 2020 ha segnato una data che verrà ricordata a lungo. La Corte di Giustizia, con la decisione &#8216;Schrems II&#8217; ha invalidato il <strong>Privacy Shield</strong> UE-USA.</p>
<p>Il Privacy Shield era il <strong>principale strumento giuridico</strong> che regolava il trasferimento di dati personali dall&#8217;Unione Europea verso gli Stati Uniti.</p>
<p>La <strong>motivazione </strong>principale della decisione della Corte di Giustizia è la <strong>mancanza di garanzie adeguate</strong> da parte degli Stati Uniti in merito al rispetto della normativa europea privacy.</p>
<p>Negli Stati Uniti le autorità pubbliche e le agenzie di intelligence dispongono di enormi <strong>poteri di accesso</strong> ai dati trattati dalle aziende, a fronte di pochissime tutele per le persone &#8211; soprattutto per i cittadini europei.</p>
<p>Questo fatto ha determinato la decisione di invalidare il Privacy Shield, ritenuto <strong>uno strumento inadeguato</strong> per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini europei.</p>
<h2>E ora?</h2>
<p>Non potendo più contare sul Privacy Shield, il principale strumento giuridico per rendere <strong>lecito </strong>il trasferimento di dati personali dall&#8217;Unione Europea agli Stati Uniti sono le <strong>Standard Contractual Clauses</strong> (<strong>SCC</strong>).</p>
<p>Le <strong>SCC </strong>sono uno strumento contrattuale con cui un <strong>esportatore </strong>(azienda italiana) ed un <strong>importatore </strong>(azienda statunitense) determinano le condizioni del trattamento di dati e le garanzie per il rispetto della normativa europea.</p>
<p>Le SCC possono essere utilizzate soltanto a fronte di una valutazione dei rischi riguardo all&#8217;importatore. Il titolare del trattamento/esportatore dovrà infatti valutare attentamente la concreta capacità dell&#8217;importatore/responsabile del trattamento di poter rispettare la normativa europea. In assenza di tali garanzie, neanche le SCC potranno essere usate validamente, e il titolare dovrà <strong>sospendere il trasferimento</strong>, o rischiare una <strong>sanzione </strong>per violazione del GDPR.</p>
<p>Nei fatti, difficilmente sarà possibile dimostrare l&#8217;esistenza di adeguate garanzie da parte delle aziende statunitensi, proprio a causa della legislazione degli Stati Uniti.</p>
<p>In ogni caso, è <strong>onere del titolare/esportatore</strong> adottare misure adeguate per assicurare il rispetto della normativa privacy e la tutela dei diritti delle persone, come già previsto dal GDPR per numerose altre questioni.</p>
<h2>Quali effetti per le aziende italiane?</h2>
<p>La sentenza della Corte ha una portata dirompente che è difficilmente valutabile in questo momento. Ciò che è certo è che i servizi statunitensi sono sempre più oggetto di scrutinio da parte delle autorità europee.</p>
<p>La sentenza è solo un ulteriore tassello che mostra la volontà di spostare il trattamento di dati all&#8217;interno dei confini virtuali dell&#8217;Unione Europea e dei paesi ritenuti adeguati dalla Commissione Europea, come Svizzera, Giappone, Nuova Zelanda, Canada.</p>
<p>Le aziende italiane ed europee, a fronte di una <strong>valutazione del rischio</strong>, dovrebbero iniziare un processo di esame delle <strong>possibili alternative</strong> ai servizi statunitensi utilizzati, soprattutto per quanto riguarda attività di trattamento di dati particolarmente sensibili, come quelli relativi alla salute, dati biometrici o dati di profilazione.</p>
<p>La maggior parte delle Autorità di supervisione nazionali (come il Garante Privacy italiano) non si sono ancora espresse, ma tutti attendiamo un commento del neo-eletto comitato del Garante Privacy.</p>
<p>L&#8217;unica ad aver già preso posizione è l&#8217;Autorità di Berlino (<!--StartFragment-->Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit<!--EndFragment-->) che ha già invitato le aziende tedesche a <!--StartFragment--><strong>cambiare tempestivamente i propri provider di servizi Cloud</strong>, con obbligo di <strong>scegliere provider all’interno dell’Unione Europea</strong>, o in paesi che possano assicurare garanzie adeguate. <!--EndFragment--></p>
<p>In questo momento di trasformazione digitale, in cui ogni paese del mondo si sta accorgendo dell&#8217;importanza dei dati (sia economica che politica), è sempre più importante per le aziende acquisire competenze in materia di protezione dei dati personali e affidarsi anche a <strong>Data Protection Officer</strong> in grado di valutare adeguatamente tutti questi rischi e guidare l&#8217;azienda in queste complesse tematiche.</p>
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