Supermercati e riconoscimento facciale

L’autorità di controllo olandese ha recentemente emesso un comunicato con cui avverte l’industria della GDO sui limiti dell’uso delle tecnologie di videosorveglianza con riconoscimento facciale all’interno dei punti vendita.

Il riconoscimento facciale è un trattamento di dati personali biometrici, cioè quella categoria particolare di dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono l’identificazione univoca. In questo caso il dato biometrico è la “mappatura” degli elementi facciali al fine di riconoscere una specifica persona.

Gli usi, anche in ambito GDO, possono essere i più disparati: ad esempio, sarebbe possibile identificare le persone e monitorare gli accessi univoci all’interno di specifici punti vendita, fino anche a monitorare gli spostamenti e i comportamenti all’interno del punto vendita.

Il trattamento di dati biometrici deve rispettare condizioni molto più rigorose rispetto ai dati comuni, e pertanto non può ritenersi lecito in assenza di consenso del soggetto o di altre particolari situazioni, come per motivi di interesse pubblico rilevante, e purché autorizzato da norma di legge.

Ormai quasi tutti i settori si stanno velocemente spostando verso tecnologie che fanno largo uso di intelligenza artificiale e processi decisionali automatizzati, e mai come oggi è fondamentale avviare un processo di rinnovamento consapevole, che tenga conto dell’evoluzione della normativa europea e dei diritti delle persone – sempre più attente a come sono trattati i loro dati personali.

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